domenica 5 luglio 2009

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

Art. 52.
(Concorso delle associazioni volontarie
al presidio del territorio)
1. Gli enti locali, previo parere del comitato
provinciale per l’ordine e la sicurezza
pubblica, sono legittimati ad avvalersi della
collaborazione di associazioni tra cittadini
non armati al fine di segnalare agli organi di
polizia locale, ovvero alle Forze di polizia
dello Stato, eventi che possano arrecare danno
alla sicurezza urbana ovvero situazioni di
disagio sociale. Dalla presente disposizione
non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

Approvato dal Senato della Repubblica


Art.3

40. I sindaci, previa intesa con il prefetto,
possono avvalersi della collaborazione
di associazioni tra cittadini non armati al fine
di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o
locali eventi che possano arrecare danno alla
sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio
sociale.

41. Le associazioni sono iscritte in un
apposito elenco tenuto a cura del prefetto,
previa verifica da parte dello stesso, sentito
il comitato provinciale per l’ordine e la
sicurezza pubblica, dei requisiti necessari
previsti dal decreto di cui al comma 43. Il
prefetto provvede, altresı`, al loro periodico
monitoraggio, informando dei risultati il
comitato.

42. Tra le associazioni iscritte nell’elenco
di cui al comma 41 i sindaci si avvalgono,
in via prioritaria, di quelle costituite tra gli
appartenenti, in congedo, alle Forze dell’ordine,
alle Forze armate e agli altri
Corpi dello Stato. Le associazioni diverse
da queste ultime sono iscritte negli elenchi
solo se non siano destinatarie, a nessun titolo,
di risorse economiche a carico della
finanza pubblica.

43. Con decreto del Ministro dell’interno,
da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono determinati gli ambiti
operativi delle disposizioni di cui ai commi
40 e 41, i requisiti per l’iscrizione nell’elenco
e sono disciplinate le modalita` di
tenuta dei relativi elenchi.

44. All’istituzione e alla tenuta dell’elenco
di cui al comma 41 si provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.

Approvato dalla Camera dei deputati

http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/ddlsicurezza1lug2009.pdf

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